REENACTORS-CH
  Statuto
 

 

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE DI RICOSTRUZIONE STORICA REENACTORS-CH
 
Art. 1. - E' costituita l'Associazione Culturale " REENACTORS-CH "
 
REENACTORS-CH è una libera Associazione apartica e apolitica.
 
Non ha nessun indirizzo politico e/o ideologico, ha durata illimitata nel tempo,
non ha scopo di lucro, ed è regolata a norma del Titolo I Cap. III,
 
art. 36 e segg. del codice civile, nonché dal presente Statuto.
 
Art. 2. - L'Associazione Culturale REENACTORS-CH persegue i seguenti scopi:
 
diffondere la cultura storica nel mondo giovanile e non;
ampliare la conoscenza della cultura storica e uniformologica in genere,
attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni; lo studio, la conservazione e il restauro di mezzi storici,
quali ad esempio automobili, camion, motociclette ecc,
nonché il recupero e la conservazione di simulacri d’arma disattivate a norma di legge;
la promozione e la partecipazione ad eventi riconosciuti inerenti
alla seconda guerra mondiale e alle epoche successive, quali mostre,
fiere, film, raduni di mezzi storici e figuranti in uniforme d’epoca;
la foto ricostruzione e la video ricostruzione
in relazione agli scopi dell’associazione
 
Art. 3. - L'Associazione Culturale Reenactors-ch per il raggiungimento dei suoi fini,
intende    promuovere varie attività, in particolare:
 
attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di films e documenti, concorsi ed altre eventuali iniziative di gruppo; attività editoriale non periodica relativi alla materia e agli studi studi di settore.
 
Art. 4. - L'Associazione Culturale Reenactors-ch è offerta
a tutti coloro che ne condividono lo spirito e le finalità.
-    soci fondatori: persone che si sono riunite
per la prima volta per dare origine all’Associazione.
 
soci ordinari: persone che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo,
la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
soci onorari: persone, enti o istituzioni che abbiano
contribuito in maniera determinante,
con la loro opera od il loro sostegno ideale o economico alla costituzione e lo sviluppo dell'associazione. Hanno carattere e sono esonerati dal versamento di quote annuali
e sono insigniti dal Consiglio Direttivo. Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione.
 
Art. 5. - L'ammissione dei soci ordinari è deliberata,
su domanda scritta del richiedente dal Consiglio Direttivo.
 
Art. 6. - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto
e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.
In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi
o al patrimonio dell'associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire
ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione.
Lo status di associato viene automaticamente perso attraverso delibera del Consiglio    Direttivo nei seguenti casi:
cessazione della partecipazione alla vita associativa, negligenza nell'esecuzione dei compiti affidati; violazione delle norme etiche o statutarie; interdizione, inabilitazione o condanna dell'associato per reati comuni in genere,
ad eccezione di quelli di natura colposa;
condotta contraria alle leggi e all'ordine pubblico.
Art. 7. - Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione
e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti
e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.
 
 
Art. 8. - Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
 
contributi associativi;
donazioni e lasciti;
sponsorizzazioni e rimborsi spese
 
 
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare e costituisce il cosiddetto fondo comune. Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti,
sono accettate dall'assemblea e destinate anch’esse al fondo comune. L’assemblea delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia
con le finalità statuarie dell'organizzazione. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto,
utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
 
Art. 9. – Le risorse economiche saranno gestite da un Tesoriere appositamente nominato,
il quale al termine di ogni anno produrrà al consiglio direttivo un rendiconto delle entrate e delle uscite
 
 
 
Art. 10. – Gli organi dell’Associazione sono:
 
l’Assemblea dei soci;
il Presidente; il Consiglio Direttivo; il Tesoriere;
 
Art.. 11. – L’Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto,
atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci,
ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota.
Essa è convocata almeno una volta ogni due anni in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta
dal Consiglio Direttivo o da almeno 2/3 degli associati.
In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza
e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
La convocazione va fatta con lettera raccomandata
o attraverso e-mail almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea.
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante lettera o e-mail ai singoli soci.
 
Art. 12. – L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
elegge il Presidente;
approva il regolamento interno.
L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto
e l’eventuale scioglimento dell’Associazione.
All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un presidente
ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.
 
 
 
 
 
Art. 13. – Il Consiglio Direttivo è composto da 4 membri incluso il Presidente dell’Associazione
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno 3 membri.
I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni.
Il consiglio direttivo può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.
 
Art. 14. – Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione Culturale Reenactors-ch
e riunisce almeno una volta all’anno ed è convocato da:
 
l Presidente;
agli altri componenti, su richiesta motivata;
richiesta motivata e scritta di almeno il 2/3 dei soci.
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
 
predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;
formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;
elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa
e di entrata relative al periodo di un anno;
stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
di ogni riunione deve essere redatto verbale da inviare per lettera o e-mail ai soci .
 
Art. 15. – Il Presidente dura in carica 2 anni
ed è legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti.
Egli nomina, convoca e presiede il Consiglio Direttivo,
sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione,
raccoglie le quote di iscrizione annuali versandone l’importo al Tesoriere dell’associazione.
Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie,
previa approvazione del Consiglio Direttivo.
 
Art. 16. – Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo. 
Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità,
redige apposita relazione da sottoporre al Consiglio Direttivo.
 
Art. 17. – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria.
Il patrimonio residuo dell’Associazione deve essere devoluto ad associazione
con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.
3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.
 
Art. 18. – Tutte le cariche elettive sono gratuite.
Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate, quando vi siano fondi disponibili.
 
Art. 19. – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.
 
 
   
 
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